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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione: confermare gli ergastoli
La procura generale chiede il rigetto dei ricorsi: delitto premeditato e movente “turpe e ignobile”
L’omicidio Saman Abbas fu una decisione deliberata e condivisa all’interno del nucleo familiare, maturata per punire la volontà della giovane di vivere liberamente. È la ricostruzione contenuta nella memoria della procura generale della Cassazione, depositata in vista dell’udienza, che chiede di confermare le condanne inflitte in appello.
In trentatré pagine firmate dall’avvocato generale Marco Dall’Olio, la procura sollecita il rigetto dei ricorsi e la conferma dei quattro ergastoli pronunciati il 18 aprile scorso dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti dei genitori Habbar Abbas e Nazia Shaheen e dei cugini Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, accusati di omicidio e soppressione di cadavere. Per lo zio Danish Hasnain, già condannato a 14 anni in primo grado, è stata confermata la pena a 22 anni, con il riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, ritenute equivalenti alle attenuanti per la collaborazione fornita nel ritrovamento del corpo.
La giovane, 18 anni, fu uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nel vialetto davanti all’abitazione di famiglia, e sepolta poco distante. A far scattare le indagini fu il fidanzato. Il corpo venne ritrovato il 18 novembre 2022, un anno e mezzo dopo, grazie alle indicazioni dello zio, arrestato a Parigi dopo la fuga all’estero.
Secondo la ricostruzione della Corte d’Assise d’Appello, richiamata dalla procura generale, l’omicidio non fu un gesto d’impeto ma l’esecuzione di un progetto condiviso da tutti i familiari, con l’unica esclusione del fratello Ali Haider. La soppressione del cadavere viene indicata come parte integrante del piano, finalizzata a garantire l’impunità del gruppo.
La responsabilità dei genitori, pur in assenza di prove dirette sulla fase materiale dello scavo della fossa, viene ricondotta al loro ruolo nella consegna della ragazza, consapevoli delle conseguenze. La pianificazione della fuga in Pakistan subito dopo il delitto, secondo la ricostruzione, presupponeva che il corpo non venisse ritrovato o emergesse solo dopo lungo tempo.
Nella memoria si sottolinea come il movente sia da qualificare come “turpe e ignobile”: l’uccisione di una figlia o di una nipote per aver scelto di vivere secondo modelli diversi da quelli familiari viene definita espressione di un senso distorto di possesso e di una particolare gravità morale.
La procura richiama il contrasto con la decisione di primo grado, che aveva escluso l’aggravante ritenendo il movente legato a un contesto culturale. La Corte d’Appello ha invece affermato che il riferimento a tradizioni o consuetudini non può superare il limite dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento, a partire dal diritto alla vita.
Quanto alla premeditazione, la procura ribadisce la natura collettiva della decisione, con ruoli distinti ma convergenti verso l’obiettivo di punire la ragazza. Su questi elementi è chiamata a pronunciarsi la prima sezione penale della Cassazione.
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(con fonte AdnKronos)
